Viola il dovere di dignità e decoro propri della categoria forense il professionista, docente universitario, iscritto nell’elenco speciale di cui al d.p.r. n. 382/80, che svolga una ancorché limitata attività giudiziale o stragiudiziale in spregio alla disposizione normativa che non consente l’esercizio dell’attività forense ai professori universitari a «tempo pieno» (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 19 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 20 gennaio 1996, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 20 Gennaio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 19 Maggio 1993 (sospensione)
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