L’avvocato che detenga e metta in circolazione certificati di credito del tesoro falsificati per rilevante importo e che ometta di versare una cospicua somma ricevuta per provvedere a concordati stragiudiziali, come da apposito provvedimento dell’Autorità giudiziaria, compromette gravemente la propria reputazione e lede la reputazione e la dignità di tutta la classe forense. Infatti, attraverso la sua persona, l’Avvocatura è vero strumento di operazioni gravemente contaminate di rilevanza penale, nell’ambito di un esercizio professionale eretto a pretesto di locupletazioni indebite (nella specie il Consiglio nazionale forense ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione dall’albo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 15 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 27 Dicembre 1994 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 15 Aprile 1992 (radiazione)
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