Il professionista che non risponda alle richieste inoltrategli dal Consiglio dell’Ordine ed ai successivi solleciti viola un rilevante dovere professionale. (All’interessato, anche in considerazione di altri addebiti, è stata applicata la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 12 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 Dicembre 1990 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 12 Luglio 1989 (censura)
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