Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riserbo, dignità e decoro professionale – Procacciamento di clientela – Stampato contenente offerta di servizi professionali di ogni genere con l’ausilio di avvocati di fama nazionale – Illecito deontologico – Censura

Il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio, (Nella fattispecie il responsabile aveva predisposto e diffuso uno stampato di tenore autoelogiativo e con chiaro fine pubblicitario, contenente l’offerta di servizi professionali di ogni genere e per ogni settore, con l’ausilio di professionisti «di fama nazionale». Il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 23 Aprile 1991 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Aprile 1988 (censura)
Giurisprudenza CNF

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