Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Violazione – Uso e deterioramento di cosa pignorata – Appropriazione indebita – Sanzione disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione – Mesi due.

L’avvocato che usi e deteriori l’autovettura di sua proprietà, sottoposta a pignoramento e affidatagli in custodia, e che si renda colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata viola gravemente il dovere di probità e correttezza. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 1o giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 4 maggio 1991, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 04 Maggio 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 10 Giugno 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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