Il professionista che si sia reso responsabile, anche in concorso con terzi, di interesse privato in atti di ufficio, tiene un comportamento gravemente lesivo dei principi di dignità e decoro cui deve attenersi l’intera classe forense e merita la sanzione della sospensione dall’albo. Nella fattispecie la sanzione di sei mesi di sospensione dall’esercizio della professione è stata condonata in forza dell’articolo unico, lett. b, legge 20 maggio 1986, n. 198, perché i fatti risalivano a periodo anteriore al 31 dicembre 1979. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 27 giugno 1992, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 27 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Novembre 1989
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