È gravemente censurabile il comportamento dell’avvocato che si sia abbandonato ad atti di aggressione contro la propria moglie, sulla pubblica via, e abbia indirizzato alla stessa contumelie gravi e volgari (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione). (Accoglie in parte il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia del 18 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 9 febbraio 1995, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 09 Febbraio 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Ottobre 1992 (sospensione)
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