Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con i clienti e con il Consiglio dell’Ordine – Indebita ritenzione di somme ricevute dal cliente e di spettanza della controparte, false dichiarazioni ed omessa informativa al cliente e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza – Illeciti deontologici – Sospensione – Attenuanti.

Il professionista che trattenga e faccia propria la somma richiesta per la liquidazione delle spettanze di controparte, dichiarando poi falsamente e più volte di aver corrisposto l’importo all’avversario, causando al cliente un secondo esborso e anche le spese per la procedura esecutiva ingiustamente subita e che falsamente dichiari al Consiglio dell’Ordine di appartenenza di avere così agito in base a pregressi accordi orali con il cliente, viola i doveri di probità e correttezza che competono all’avvocato. (Il Consiglio nazionale forense ha confermato nella fattispecie la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi, in considerazione delle menomate condizioni psico-fisiche dell’interessato). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Cagnani), sentenza del 4 dicembre 1990, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 04 Dicembre 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Gennaio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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