Contravviene ai doveri di probità e correttezza e compromette il prestigio della classe forense l’avvocato che, senza giustificato motivo, ometta di adempiere alle obbligazioni liberamente assunte esponendosi anche ad azioni giudiziarie da parte del suo creditore. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 27 novembre 1990, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 27 Novembre 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1988
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