Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e correttezza – Inadempimento verso proprio creditore – Illecito deontologico.

Contravviene ai doveri di probità e correttezza e compromette il prestigio della classe forense l’avvocato che, senza giustificato motivo, ometta di adempiere alle obbligazioni liberamente assunte esponendosi anche ad azioni giudiziarie da parte del suo creditore. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 27 novembre 1990, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 27 Novembre 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

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