Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità, dignità e decoro – Dovere di lealtà e correttezza – Violazione – Esercizio di attività procuratoria in periodo di sospensione dall’esercizio attività professionale – Uso di titoli inesistenti – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Violazione – Sanzione disciplinare – Sospensione dall’esercizio professionale per un anno.

Viene meno al dovere di probità, lealtà e correttezza professionale il procuratore legale che espleta attività procuratoria, instaurando una procedura esecutiva per incarico di un altro collega, benché sospeso dall’esercizio della profes-sione a seguito di procedimento disciplinare; che si firma come «avvocato», pur non essendo iscritto al relativo albo; che, ricevuto incarico di recuperare un credito per conto di un collega, non provvede a versare immediatamente e integralmente la somma recuperata; che ritarda a dare notizie di due cause affidategli, non iscrivendole nemmeno a ruolo, con grave pregiudizio dei clienti. Nella fattispecie, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine, è stata ritenuta adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno, in sostituzione della cancellazione dall’albo inflitta dal Consiglio dell’Ordine. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 novembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Pisapia), sentenza del 4 maggio 1991, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 04 Maggio 1991 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Novembre 1989 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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