Il professionista che attribuisca all’avvocato di controparte gravi scorrettezze nella conduzione della causa e che affermi di aver presentato nei confronti di tale collega varie querele ed esposti disciplinari, pur sapendo che le querele sono state già archiviate e che agli esposti non è stato dato corso; che in un giudizio di sfratto spieghi una resistenza non giustificata dall’obiettiva situazione processuale, giungendo a diffidare l’Ufficiale giudiziario procedente; che usi espressioni sconvenienti ed offensive nella redazione di un atto processuale; che dichiari l’esisten-za della concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, quando l’esecuzione provvisoria è stata negata, e tenti di valersi, con la notificazione del precetto, dell’inesistente esecutività provvisoria, viola gravemente i propri doveri di correttezza, lealtà, probità e decoro nell’esercizio della professione. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione di mesi tre dall’esercizio della professione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 12 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), sentenza del 4 maggio 1991, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 04 Maggio 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Dicembre 1988 (sospensione)
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