Non vi è divieto assoluto e aprioristico di commentare un provvedimento, che rivesta caratteri di novità o interesse, reso in giudizio, di cui il commentatore sia stato parte in qualità di difensore. Elementari motivi di correttezza impongono però, al professionista che si induce a commentare il provvedimento reso in un procedimento nel corso del quale ha prestato la propria opera, di rendere nota la funzione espletata, precisando se questa è ancora in atto, e soprattutto di contenere in termini strettamente scientifici, oltre che obiettivi, il suo lavoro. (Nella fattispecie, al professionista che non aveva rispettato tali criteri, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 9 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 19 aprile 1991, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Giugno 1987 (censura)
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