Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di fedeltà – Svolgimento di incarico professionale contro gli interessi del cliente mandante ma a vantaggio di altro soggetto – Grave illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che, assunto l’incarico, lo svolga a vantaggio non del cliente mandante ma di un soggetto diverso a lui legato da rapporti di amicizia e complicità, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie l’avvocato aveva fatto sottoscrivere alla propria cliente uno svantaggiosissimo contratto di mutuo in favore di una società di cui egli era socio fittizio, fiduciario della vera proprietaria, legata al professionista da rapporti di amicizia, e in condizioni di potenziale inadempienza). È stata confermata quindi la sanzione della cancellazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 5 novembre 1996, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 05 Novembre 1996 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Luglio 1994 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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