L’obbligo di presentare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 della legge professionale e l’obbligo di inviare annualmente alla Cassa di Previdenza avvocati e procuratori il mod. 5, indipendentemente dal conseguimento d’un reddito professionale, discendono da precise disposizioni di legge. (Nella fattispecie al responsabile di tali addebiti, è stata applicata la sola sanzione dell’avvertimento in considerazione del convincimento dello stesso di essere esonerato da tali obblighi, e della sua personalità). (Accoglie parzialmente ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Roma, 16 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 27 Dicembre 1990 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 1989 (censura)
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