Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con il cliente ed il Consiglio dell’Ordine di appartenenza – Omessa diligente esecuzione di mandato professionale – Omessa informativa al cliente – Omesso riscontro a richieste del Consiglio dell’Ordine – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che ometta di seguire scrupolosamente il mandato affidatogli da un cliente per ottenere uno sfratto e non lo informi della procedura e dell’esito, che reiteratamente trascuri di dare riscontro alle richieste del proprio Consiglio dell’Ordine, viola gravemente il dovere di lealtà per aver tenuto un comportamento contrastante con la fiducia accordatagli dal cliente e con i doveri di un iscritto nei confronti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. (Nella fattispecie è stata applicata la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di tre mesi). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 giugno 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 5 novembre 1990, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 05 Novembre 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Giugno 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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