Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i terzi – Appropriazione indebita e altri addebiti – Sospensione.

Il professionista nei cui confronti sia stata accertata responsabilità per appropriazione indebita aggravata, con sentenza penale di condanna, successivamente riformata con pronuncia d’appello che ha dichiarato estinto il reato per amnistia, tiene un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza imposti all’avvocato.
Nella fattispecie, in considerazione anche del fatto che l’interessato non si era presentato a rendere le giustificazioni richiestegli dal Consiglio dell’Ordine è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Caranci), decisione del 28 ottobre 1988, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 28 Ottobre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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