Il professionista che alteri una fotografia della cliente e la produca in giudizio senza dichiarare che si tratta di un’immagine manipolata, né che la produzione aveva il solo fine di rappresentare la situazione precedente alla sistemazione di una protesi, viola il dovere di lealtà che deve improntare la condotta dell’avvocato ed esorbita dai pur ampi margini concessi al difensore per la tutela dei diritti della parte patrocinata. (Nella fattispecie al responsabile è stata ridotta la sanzione inflitta alla sola censura, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a suo carico). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 10 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 5 novembre 1990, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 05 Novembre 1990 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Giugno 1989 (sospensione)
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