Viene meno ai doveri di lealtà e probità l’avvocato che, per avvantaggiare il proprio cliente, modifichi con correzioni sostanziali un atto sottoscritto dal collega di controparte ed a sua insaputa. (Nella fattispecie al responsabile è stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 5 novembre 1990, n. 89
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 05 Novembre 1990 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1988 (censura)
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