Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi – Illecito deontologico – Censura.

Il professionista che, nel corso di una trattativa con la controparte, comunichi al collega dati, che conosce contrari al vero, al fine di far conseguire al proprio cliente un ingiusto profitto, pone in essere comportamenti non conformi ai doveri, alla dignità ed al decoro professionali. (Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 6 ottobre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliani), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 27 Dicembre 1990 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 06 Ottobre 1989 (censura)
Giurisprudenza CNF

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