Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi – Dovere di corrispondere le competenze dovute al collega domiciliatario.

Viene meno ai principi della correttezza professionale l’avvocato che non riconosca le competenze dovute al collega corrisponente da lui incaricato. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 8 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Casalinuovo), decisione del 27 maggio 1988, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Maggio 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 08 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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