Non è deontologicamente corretto e va sanzionato il comportamento del professionista che, al fine di annullare gli effetti di un provvedimento cautelare eseguito in danno del proprio assistito, prenda contatto con il collega avversario, prospetti proposte transattive, negozi i termini dell’accordo sin all’incontro delle volontà, proceda o comunque partecipi alla stesura della scrittura conciliativa, col preordinato intento, divisato col cliente, di vanificare l’accordo non appena ottenuta la rinuncia alla misura cautelare. (Nella fattispecie è stata applicata al responsabile la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 17 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 16 novembre 1990, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 16 Novembre 1990 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 1989 (censura)
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