Il professionista che si procacci, con espedienti non consoni allo stile ed al decoro professionale, l’affidamento delle difese di un cliente, viola i principi di lealtà e correttezza propri della professione forense.
Nella fattispecie l’incolpato aveva sollecitato ad una detenuta, oltretutto ricorrendo ad inganno, la propria nomina quale difensore di fiducia. Ciò senza previamente accertare se la stessa avesse già per proprio conto nominato altro avvocato, come effettivamente era stato, e non aveva poi provveduto a declinare l’incarico non appena venuto a conoscenza che era stato in precedenza designato altro collega. (Il Consiglio ha ritenuto congrua, per tale fattispecie, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 9 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 23 luglio 1990, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 23 Luglio 1990 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Febbraio 1989 (sospensione)
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