Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Passaggio all’elenco speciale – Esercizio dell’attività professionale – Illecito deontologico – Sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che anche dopo essere passato nell’elenco speciale, continua a condurre la lite compiendo in modo occulto atti tipici propri della professione forense, anche dopo aver formalmente dismesso il mandato difensivo; viola pertanto il dovere primario di lealtà, l’avvocato iscritto nell’albo speciale che eserciti abusivamente l’attività libero professionale preclusa, attuata, per di più, con modalità disdicevoli per il comportamento degli iscritti negli albi forensi. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 26 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 3 maggio 1995, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Gennaio 1993
Giurisprudenza CNF

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