Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Falsa incolpazione di un collega di falsificazione di firma – Illecito deontologico – Sospensione – Attenuanti.

Incolpare falsamente un collega di studio della falsificazione della firma di un cliente su atto ove la firma dello stesso non era neppure richiesta, ed indurre quale testimone su tale circostanza la propria segretaria, perché lo confermi, è cosa particolarmente proterva, di singolare irresponsabile leggerezza e violando principi di deontologia professionale merita altrettanto grave sanzione. Nella fattispecie il responsabile è stato sospeso per la durata di soli otto mesi dall’esercizio della professione in considerazione delle sue gravi condizioni di salute al momento del fatto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 5 novembre 1990, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 05 Novembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Gennaio 1989
Giurisprudenza CNF

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