Il comportamento dell’avvocato che esercita le funzioni di Giudice conciliatore e che si oppone ad un decreto ingiuntivo, da lui stesso emesso, contrasta con le norme relative all’incompatibilità e viola i doveri di lealtà e correttezza professionale (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 14 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 11 giugno 1992, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 11 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 14 Dicembre 1989
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