Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di segretezza e riservatezza – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con la controparte – Violazione – Sospensione dall’esercizio professionale per anni uno – L. 20 maggio 1986, n. 198 – Condono.

Il professionista che, approfittando di dichiarazioni confidenziali fattegli dal proprio assistito circa propositi criminosi in danno di controparte, le utilizzi per ottenere una remunerazione dalla stessa controparte (invece di consigliare il proprio assistito di rivolgersi all’autorità giudiziaria), tiene un comportamento scorretto e disdicevole, contrario ai doveri di lealtà e di segretezza nello svolgimento dell’attività professionale e sanzionabile con la sospensione dall’esercizio della professione per anni uno (nella fattispecie, poiché i fatti erano avvenuti prima del 31 dicembre 1979, la sanzione è stata condonata ai sensi dell’art. unico legge 20 maggio 1986, n. 198). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 maggio 1991, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 20 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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