Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza in genere – Fattispecie – Violazione – Sospensione dall’esercizio professionale.

È contrario al dovere di lealtà, onore e diligenza, il comportamento del professionista che, ricevuto incarico da un collega, abbia omesso di dar seguito alla procedura, facendo scadere i termini per la richiesta del pignoramento; che abbia trascurato di fornire notizie, benché ripetutamente sollecitato, e di restituire la somma anticipatamente incassata; che abbia indirizzato una lettera alla controparte contenente espressioni palesemente minatorie; che abbia omesso di informare i clienti in ordine allo stato di tre cause in corso, benché ripetutamente sollecitato, limitandosi – dopo aver appreso la notizia di un esposto presentato da tali clienti nei suoi confronti – a rinunciare al mandato e a restituire i documenti, chiedendo il saldo dell’onorario; che abbia fornito ad altri clienti informazioni non vere in ordine all’asserito regolare svolgimento della causa affidatagli (nella fattispecie, è stata ritenuta adeguata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, senza che vi fossero le condizioni per poter modificare la quantificazione determinata dal Consiglio dell’Ordine in un mese). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 28 Febbraio 1992 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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