Il professionista che commetta appropriazione indebita nei confronti di diversi clienti, falsifichi firme di girata su assegni e ne riscuota gli importi tramite terzi, tiene un comportamento deprecabile, costituente palese violazione dei doveri incombenti a chi esercita la professione dell’avvocatura, che impone condotta specchiatissima ed illibata ponendosi in tal modo al di fuori dell’ordine forense.
Nella fattispecie considerato che il professionista era già stato colpito da sanzini disciplinari e da condanne penali per falso l’interessato è stato radiato dall’Ordine. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 12 gennaio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), decisione del 6 gennaio 1988, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 06 Gennaio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Gennaio 1987
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