Il professionista che si sia reso responsabile di ben tre condanne per appropriazione indebita, anche se tutte riconducibili alla stessa matrice originaria, si rende responsabile di fatti tali da compromettere non solo la propria personale reputazione, ma anche quella dell’intera classe forense. (Nella fattispecie al colpevole, anche in considerazione di altri addebiti e del comportamento tenuto nei confronti delle parti, dei colleghi e del Consiglio dell’Ordine, è stata applicata la sanzione della radiazione dall’Albo, poi ridotta dal Consiglio nazionale forense alla sola cancellazione). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brescia, 25 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 25 Novembre 1989 (radiazione)
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