Il professionista che corregga e alteri la perizia del consulente di parte per utilizzarla successivamente in udienza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo dei doveri di lealtà e correttezza a cui è tenuta la classe forense. (Nella specie il professionista aveva alterato la perizia del medico legale suo consulente indicando una più alta percentuale di invalidità. È stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 15 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 15 Luglio 1993 (sospensione)
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