Viola i doveri deontologici di lealtà e correttezza e compromette la propria reputazione e quella dell’Ordine forense l’avvocato che alteri, attraverso l’aggiunta di altri nominativi alla lista testi, il verbale di udienza successivamente alla formale chiusura dello stesso. (Nella fattispecie, tenuto conto della lunga attività professionale dell’incolpato, è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 3 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 23 maggio 1994, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 23 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Dicembre 1992 (sospensione)
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