Il professionista che si renda responsabile di abuso di potere derivante dalla qualità di curatore fallimentare, utilizzo e successiva distruzione di documenti d’ufficio, redazione di false attestazioni di avvenuta chiusura della procedura fallimentare, tentativo di sottrazione di beni del fallito alla massa fallimentare, preordinata attuazione di piano rivolto al conseguimento di fini illeciti, compromette gravemente la reputazione e dignità dell’intera classe forense meritando la sanzione della radiazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Matera, 4 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 19 aprile 1991, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 19 Aprile 1991 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 04 Marzo 1989 (radiazione)
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