Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà, correttezza ed informativa – Rapporti con i clienti – Omissioni e negligenze nello svolgimento di mandato professionale – Sospensione – Attenuanti.

Il professionista che, in qualità di esecutore testamentario, ometta di far pubblicare il testamento consegnatogli in deposito, che trattenga indebitamente valori e somme incassati nello svolgimento di tale incarico, che abbia seguito con negligenza incarichi professionali affidatigli da altri clienti, con mancata tempestiva opposizione ad ingiunzione (ritardo di sedici mesi nella presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo), mancata produzione in causa di documenti di rilevante importanza, che dia falsa notizia di sgravio e sospensiva di cartelle esattoriali, che trattenga altresì somme di competenza del cliente, si rende responsabile di fatti altamente lesivi della deontologia professionale. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha ridotto la sanzione inflitta al responsabile alla sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un solo anno, in considerazione anche dell’assenza di precedenti di carattere disciplinare a carico dell’interessato). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 23 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 16 novembre 1990, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Novembre 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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