Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà, correttezza ed informativa – Rapporti con i clienti e con il Consiglio dell’Ordine – Omesso rendiconto di spese ed onorari richiesti al cliente malgrado i solleciti ricevuti dall’assistito e dal Consiglio dell’Ordine – Illecito deontologico – Avvertimento.

Il professionista che venga meno al suo preciso obbligo di dare conto al cliente degli importi delle spese e degli onorari dovutogli, specie se espressamente richiesto e sollecitato anche dal Consiglio dell’Ordine, viola i principi di deontologia professionale cui deve improntare la propria attività. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione disciplinare dell’avvertimento inflitta dal Consiglio dell’Ordine). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliani), sentenza del 16 novembre 1990, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 16 Novembre 1990 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 1989 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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