Il professionista che instauri senza la dovuta ponderazione e preavviso contro un collega una causa di risarcimento danni per attività sleale nell’esercizio della professione, in particolare se l’azione è collegata a pretese pecuniare che si assumano illecite, senza la ragionevole certezza della responsabilità del professionista, viola gravemente precisi doveri deontologici, specie per le ripercussioni negative che inevitabilmente tale causa ha sul prestigio del professionista e, suo tramite, sull’intera classe forense. (Nella fattispecie al professionista responsabile dell’illecito è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 16 novembre 1990, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 16 Novembre 1990 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1988 (avvertimento)
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