Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di fedeltà – Obbligo di rispettare il dovere di fedeltà anche dopo la cessazione dell’incarico professionale – Sussiste.

La violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’avvocato trova il suo fondamento nel più generale dovere di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano arrecare nocumento al proprio cliente favorendo le di lui controparti. Tale principio professionale non può ritenersi limitato alla sola fase di durata del mandato professionale ma, entro ovvi limiti di ragionevolezza, deve ritenersi esteso anche ai momenti successivi e tanto più, come nella specie, allorquando il momento della dismissione del mandato viene sostanzialmente a coincidere con quello in cui l’illecito si è determinato, ed anzi l’uno è causa e ragione dell’altro. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 17 novembre 1994, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 17 Novembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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