Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Carica d’amministratore di società in nome collettivo – Impegno del professionista a rimuovere la causa di incompatibilità – Inosservanza.

Il professionista che eserciti attività commerciale, quale amministratore di società in nome collettivo, si trova in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense. Nella fattispecie l’incolpato aveva mantenuto la posizione di amministratore anche dopo l’impegno assunto avanti il Consiglio dell’Ordine competente a rimuovere tale situazione di incompatibilità ed aveva mantenuto l’ingerenza nella gestione societaria attraverso l’espediente delle firme congiunte anche dopo la rinuncia alla carica di amministratore della società, integrando così gli estremi di una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare, perché contraria all’etica professionale ed idonea a causare discredito alla classe forense. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Milano, 12 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 20 luglio 1989, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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