Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di dignità e decoro – Vita privata – Protesto di cambiali – Illecito deontologico – Sospensione per un anno.

Il decoro dell’avvocato non si realizza esclusivamente nella sua attività forense, ma nel complesso delle sue doti morali e sociali, nonché nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione. Pertanto, il professionista che si renda responsabile di inadempienze, non onorando effetti cambiari, perde il credito dovutogli ed intacca il prestigio dell’intera classe forense, così rendendosi passibile di sanzione disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 18 novembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 4 giugno 1993, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 04 Giugno 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Novembre 1991
Giurisprudenza CNF

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