Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di dignità e decoro – Ritenzione di somme destinate ad altri fini, senza autorizzazione del cliente – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che trattenga per sé una somma che avrebbe dovuto essere impiegata per altri fini, senza essere a ciò autorizzato dal cliente, tiene un comportamento non conforme a deontologia professionale e di tale gravità da menomare non solo la fiducia nel professionista che se ne è reso responsabile, ma da risultare lesivo della dignità e del decoro dell’intera classe forense. (Nella fattispecie al responsabile è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 30 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Cagnani), sentenza del 4 ottobre 1990, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 04 Ottobre 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Gennaio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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