Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di dignità e decoro – Rapporti con i colleghi – Frasi offensive – Illecito disciplinare – Avvertimento – Attenuante

Non è consentito a un professionista forense definire «pretestuoso, provocatorio e soprattutto sciocco» quel che è stato fatto dagli avversari o dai consulenti degli avversari. Il professionista che contravvenga a tale dovere di dignità e decoro commette illecito disciplinare. (Nella fattispecie è stato sanzionato con l’applicazione del solo avvertimento, in considerazione della sua giovane età). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Alba, 19 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Piccini), sentenza del 20 dicembre 1990, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 20 Dicembre 1990 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 19 Dicembre 1989 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment