Il professionista che subisca molteplici protesti di assegni e di cambiali per un importo complessivo cospicuo viene meno al decoro professionale compromettendo la dignità dell’intera classe forense (nella fattispecie, tenuto conto che lo stesso professionista non è risultato essere venuto meno ai doveri di diligenza e correttezza nei confronti dei propri clienti; che le vicende economico-finanziarie che l’hanno coinvolto si sono svolte in ambito esclusivamente privato; che lo stesso non aveva alcun precedente disciplinare, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto eccessiva l’entità della sanzione, ed ha ridotto la durata della sospensione da cinque mesi a due). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 13 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 20 Gennaio 1992 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Dicembre 1990 (sospensione)
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