Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di dignità e decoro – Prestazione di servizi materiali su richiesta del cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che su incarico del cliente si presti a compiere servizi di carattere materiale, quali recarsi presso l’abitazione dell’assistito per prelevare indumenti, oggetti personali e denaro del cliente, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro professionali. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 10 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Ottobre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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