La redazione di un ricorso per separazione di coniugi e l’autentica di una firma in calce ad un mandato sono tipici atti professionali. Il compimento di tali atti da parte dell’avvocato sospeso dall’esercizio dell’attività professionale (ancorché con la giustificazione che si sarebbe dato corso all’azione solo dopo il termine della sospensione) viola il decoro e la dignità della classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi quattro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 9 febbraio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. La Volpe), sentenza del 10 novembre 1993, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 10 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 09 Febbraio 1991 (sospensione)
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