Il professionista che abbia emesso in più occasioni assegni privi di copertura, già sanzionati definitivamente dall’Autorità Giudiziaria e così cambiali successivamente protestate, che non abbia provveduto al tempestivo adempimento di obbligazioni di clienti assunte in proprio, viene meno ai principi di decoro e dignità che debbono presiedere all’esercizio dell’attività professionale. (Nella fattispecie la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi inflitta dal Consiglio dell’Ordine è stata ridotta dal Consiglio nazionale forense alla sola censura, in considerazione dell’avvenuto pagamento dell’importo degli assegni e degli effetti cambiari protestati ed altre circostanze attenuanti). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 20 marzo 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Piccini), sentenza del 19 aprile 1991, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Marzo 1990 (sospensione)
0 Comment