L’avvocato che, benché inserito nella tabella del turno giornaliero dei difensori d’ufficio, si rende irreperibile alle convocazioni telefoniche per l’espletamento del suo ufficio difensivo, e che, richiesto di chiarimenti giustificativi al riguardo, ometta di darne, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (nella specie è stata ritenuta sufficiente la sanzione disciplinare dell’avvertimento, anche in considerazione dell’assenza di prova sul periodo di irreperibilità). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 28 novembre 1995, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 28 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 1993
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