L’avvocato è tenuto ad osservare i principi della dignità e del decoro in ogni momento della sua vita privata, ed il consiglio dell’ordine ha il dovere di intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali il comportamento del professionista, non improntato al rispetto di tali principi, si configuri, anche per il clamore pubblicitario, particolarmente lesivo del prestigio e decoro dell’intera categoria professionale. (Nella specie l’incolpato ha riportato condanna penale per violenza carnale ed atti di libidine su minori, ed è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 7 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 26 Novembre 1996 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 07 Marzo 1994 (cancellazione)
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