Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Rapporti con i clienti – Uso di informazioni e dati ottenuti in qualità di precedente patrocinatore della parte avversa – Illecito deontologico.

Il professionista che usi in causa civile informazioni, dati e notizie di cui sia venuto a conoscenza in qualità di patrocinatore dell’avversario per averlo assistito in altre pratiche, viola il dovere di correttezza nei confronti dei clienti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vercelli, 22 giugno 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 20 dicembre 1990, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 20 Dicembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 22 Giugno 1989
Giurisprudenza CNF

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