Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Truffe ai danni di compagnie assicuratrici – Apposizione di firme false – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense, il professionista che con raggiri, predisponendo documenti ed effettuando dichiarazioni false, si appropri di somme di spettanza di compagnie assicuratrici. (Nella specie il praticante procuratore, che svolgeva anche attività di ispettore liquidatore di alcune compagnie assicurative, aveva emesso assegni a proprio favore e a favore di nomi di fantasia apparentemente a titolo di liquidazione di danni inesistenti o già liquidati. È stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 7 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Franco), sentenza del 26 novembre 1996, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 26 Novembre 1996 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 07 Luglio 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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