Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Avvocato sindaco di società commerciale – Esercizio negligente ed omissivo del ruolo di sindaco – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che nel ruolo di sindaco di varie società di capitali ometta di esercitare i doveri di controllo ed ometta altresì di denunciare le irregolarità frequentemente commesse dall’amministrazione. (Nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione della sospensione per mesi 2 in considerazione del fatto che il professionista non ha ricavato alcun lucro dall’attività di sindaco ed ha messo poi a disposizione dei numerosi danneggiati tutti i propri beni). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 21 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 23 Dicembre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Marzo 1994
Giurisprudenza CNF

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