Non può il professionista che, nell’ambito di un’udienza in un processo civile si sia assentato per altre incombenze, pretendere che il collega avversario si assuma l’onere di informarlo circa l’esito dell’udienza stessa, ma deve avere cura di recarsi, appena possibile, a controllare le risultanze del verbale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 27 Dicembre 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Dicembre 1989
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